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Il Senato nella Repubblica

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Daniele Italico
view post Posted on 17/6/2008, 12:58




IL· SENATO· NELLA· REPVBBLICA
Redattore: Antonio Marchetta
Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2005

Il termine Senato deriva dalla parola latina senex, anziano, termine col quale venivano chiamati i più saggi, capi dei gruppi familiari e unici titolari della capacità giuridica. Il Senato, secondo la tradizione, fu riunito per la prima volta da Romolo quando questi deteneva il potere assoluto e prendeva il nome di “assemblea dei patres”. Il Senato rappresentava l’alto consesso; a partire dal IV sec a.C., infatti, si ha la formula S.P.Q.R.: Senatus PopulusQue Romanus, per sottolineare il fatto che il potere era detenuto dal Popolo e dal Senato. Con la fine della monarchia (509 a.C.) divenne l’assemblea consultiva dei due Consoli che, insieme, reggevano l’ordinamento repubblicano per un anno. In origine il Senato era formato da soli patrizi, ma la sua composizione venne progressivamente trasformata grazie all’inserimento di membri di estrazione plebea, i conscripti (cioè aggiunti alle liste dei Senatori), ad opera di Bruto e ciò venne decretato in seguito ad un aspro conflitto tra patrizi e plebei. All’interno del Senato, comunque, perse via via di rilievo la distinzione tra patres e conscripti andandosi ad affermare la contrapposizione tra ottimati (i patrizi) e popolari (tutti gli altri). La carica Senatoriale era vitalizia e i nuovi Senatori venivano nominati dai Consoli fino a quando il plebiscito Ovinio (312 a.C.) stabilì che fosse conferito ai Censori il compito di sceglierli e dettò i principi ai quali i Censori avrebbero dovuto ispirarsi nella electio. I Censori avrebbero dovuto scegliere ex omni ordine optimum quemque, cioè i migliori cittadini. I più degni tra i migliori erano quelli che avessero rivestito una carica superiore di magistratura. Inizia così a farsi strada il principio della rappresentanza indiretta poiché i magistrati erano eletti dal popolo all’interno dei comizi. La scelta del migliore si basava non solo sul rango della carica magistratuale che era stata ricoperta da ciascuno, ma anche sul rispetto dei costumi, sulla moralità del comportamento tenuto dall’aspirante senatore. I Censori, in base al regimen morum, effettuavano un controllo sul rispetto dei mores, con la possibilità di emettere una nota censoria nei confronti di coloro che erano ritenuti indegni e di emanare due tipi di provvedimenti: la praeteritio, con il quale viene escluso l’aspirante senatore da tale nomina, e l’amotio, con il quale si rimuove il senatore dalla carica. Secondo il Brien Moor, i Censori potevano scegliere i nuovi Senatori anche tra i cittadini particolarmente meritevoli e che fossero in possesso degli stessi requisiti necessari per l’eleggibilità alla questura: bisognava essere “cives romani, puberi, ingenui”, ed erano esclusi i “municipes sine suffragio, i mercenari, gli infames” -Willems, "Le Sènat" -. Le funzioni tradizionali, attribuite al Senato fin dall’età regia, possono raccogliersi in tre gruppi di attività: proditio interregis, auctoritas patrum, consultum. L’interregno consisteva nella nomina di un magistrato interinale, interrex, che provvedeva alla creatio di nuovi magistrati, quando entrambi i Consoli fossero venuti meno. Spiegando la sostanza dell’interregno, gli antihi scrivevano: “auspicia ad patres redeunt” per il fatto che il Senato si autoconvocava per eleggere tra i Senatori patrizi l’interrex il quale, dopo cinque giorni, trasmetteva la caria ad un collega e così via, fino a quando i comitia centuriata avessero eletto i Consules. L’auctoritas patrum si configurava come un atto che conclude l’iter legislativo della rogatio proposta dal magistrato ai comizi. Fino alla fine del IV secolo, l’auctoritas del Senato nei confronti dell’assemblea si esprimeva nella facoltà di ratificare le decisioni del popolo. Ne deriva che i patres potevano invalidare o convalidare le leggi votate dai comizi e le elezioni dei magistrati. In seguito, l’auctoritas venne trasformata in parere preventivo non vincolante per le rogazioni legislative e per le elezioni dei magistrati dalle leggi Publilia Philonis (339 a.C.) e Moenia (290 a.C.). Per quanto riguarda i plebiscita, cioè le deliberazioni della plebe, che – inizialmente – vincolavano solo i plebei, è autorevole opinione che essi iniziarono ad essere convalidati dall’auctoritas patrum in forza prima della lex Publilia Philonis, poi dalla lex Hortensia (278 a.C.) la quale equiparò a tutti gli effetti i plebiscita alla legge poiché tutte le decisioni dei concilia plebis, da quel momento, vincolarono tutti i cittadini. Dunque, tale istituto, acquisì notevole importanza nella vita dello Stato, in quanto la sua influenza si estrinsecò soprattutto nei confronti dei magistrati che ne furono pesantemente condizionati: nessun progetto di legge, nessuna lista di candidati, poteva essere presentata senza l’assenso dell’assemblea. Il consultum del Senato, su richiesta del magistrato, costituì certamente l’attività più importante ed era anche la più frequente del collegio. Il Senato è considerato dalla moderna storiografia come un consilium del magistrato supremo nell’amministrazione dello Stato, senza potere di iniziativa, ma fornito di grande autorità politica. Poteva essere convocato soltanto da un magistrato cum imperio, munito di ius agendi cum patribus, facoltà quest’ ultima, che rientra nell’imperium magistratuale. In seguito, oltre che dai magistrati, la convocazione poteva essere fatta anche dai Tribuni della Plebe, ai quali, pur non essendo magistrati e quindi privi di imperio, fu riconosciuto lo ius senatum habendi. La convocazione veniva indetta o con editto affisso nell’albo oppure mediante bando annunciato dai praecones o dai viatores. La seduta aveva luogo generalmente nella Curia Hostilia e la presidenza era assunta dal magistrato convocante il quale poteva disporre una multa o un pignus a carico degli assenti non giustificati. Dopo che il presidente sottoponeva la questione all’assemblea per ottenere il parere, si aprivano le discussioni, durante le quali parlavano a lungo solo i più autorevoli. La votazione avveniva per discessio: quei Senatori che approvavano si riunivano in una parte dell’edificio, i contrari nell’altra. Un magistrato di autorità uguale o maggiore a quella del magistrato presidente poteva ricorrere all’intercessio: poteva cioè porre il veto che, però, non arrestava la procedura del voto, il presidente, infatti, dichiarava il senatus consultum che, invalidato dal veto, veniva archiviato. I Senatus consulta erano espressi oralmente, ma a partire dal III secolo sorse l’usanza di procedere alla redazione di un documento che veniva depositato nell’aerarium Saturni per poi essere reso di pubblica ragione mediante affissione da parte dei questori. Il senatus consultum rimaneva un semplice parere non vincolante, sul piano giuridico-costituzionale, nei confronti del magistrato, il quale avrebbe potuto trascurarlo, ma di fatto il Senato era così autorevole che i suoi “consigli” venivano considerati come vere e proprie decisioni. Il preminente ruolo consultivo assunto dal Senato, nel periodo repubblicano era affiancato da una attività decretale che si concretizzava in una manifestazione del potere di statuire, ossia di disporre normativamente delle deliberazioni Senatorie con efficacia vincolante nei confronti dei destinatari. Tale principio si applicava nei settori di attività in cui il Senato interveniva sia su sollecitazione del magistrato, sia su propria iniziativa. L’intervento normativo del Senato riguardava le seguenti materie: a) Res militaris: spettava al Senato la facoltà di dichiarare la guerra e il controllo dell’esercizio dell’imperium militium magistratuale; autorizzava la leva, il congedo o la permanenza in servizio dei soldati; ripartiva le sfere di attività militare (le province) tra i magistrati e gli ex magistrati ai quali era stato prorogato l’imperium. b) Politica estera: il Senato sovrintendeva alle relazioni internazionali; riceveva le ambascerie straniere e inviava all’estero i suoi legati. Per quanto riguarda i trattati internazionali, l’intervento del Senato era indispensabile, anche se per vincolare la Res Publica, dovevano essere approvati e ratificati dal popolo. c) Attività costituzionale: il Senato aveva un potere di alta sorveglianza sulla regolarità di elezione dei magistrati. d) Religio: spettava al Senato un potere di direzione dell’attività religiosa attraverso delibera in tema di supplicationes. e) Finanze: il Senato si occupava dell’amministrazione delle entrate e delle spese pubbliche stabilendone anche l’entità. f) Giurisdizione civile e penale: il Senato poteva promuovere, in circostanze eccezionali, la sospensione di ogni attività giurisdizionale e provvedeva all’assegnazione della iurisdictio ai due pretori Urbanus e Peregrinus. In tema di giurisdizione criminale istituiva i tribunali straordinari (quaestiones extraordinariae), con competenza sui reati di natura politica o di tale gravità da ledere gli interessi dello Stato. I membri erano nominati elusivamente dal Senato fin quando Caio fece approvare un plebiscito con il quale si stabilì che le quaestiones potevano essere istituite solo per legge la quale dettava anche i requisiti per diventarne membri; così il compito di giudicare non spettò più ai Senatori bensì ai cavalieri. Nell’ultimo secolo della Repubblica è entrato ormai in crisi l’ordinamento costituzionale. La lectio Senatus divenne oggetto dei poteri delle magistrature ordinarie costituenti. Se ne ha un esempio durante le dittature di Silla e di Cesare che elevarono il numero dei Senatori fino ad allora fissato a trecento. Il più grande stravolgimento del Senato si ebbe con Silla che portò i Senatori a seicento. I nomi dei candidati vennero sottoposti dal dittatore all’approvazione dei comizi e venivano scelti, secondo alcune fonti, nell’ordine equestre, secondo altre, tra militari e liberti sillani. Qualche decennio più tardi Cesare portò i Senatori a novecento, per introdurre nell’assemblea suoi partigiani di condizione inferiore, centuriati, soldati, scribi figli di liberti o nuovi cittadini che da pochissimo avevano acquistato la cittadinanza. L’istituto repubblicano fu così ridotto a strumento della politica del dittatore. Dopo Silla, infatti, il Senato, che nell’antica costituzione aveva rappresentato l’organo della nobiltà che ne aveva affidato il reclutamento ai Censori, diventò l’espressione di un potere personale. Fu poi Augusto, con l’avvento del Principato, ad eliminare, mediante successive lectiones, i membri indegni o inidonei e a riportare il Senato a un ruolo di rilievo nell’ambito della civitas.
 
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SoldatoItaliano
view post Posted on 23/4/2009, 20:07




io aggiungerei oltre al Senato anche la Camera.
 
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1 replies since 17/6/2008, 12:58   473 views
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