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Bagni penali in Italia

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view post Posted on 3/1/2014, 10:38
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La storia dei bagni penali d'Italia mi ha sempre incuriosito. Certe volte penso che l'Italia dovrebbe tornare al passato e magari inasprire le pene. Invece di lasciare oziare i detenuti, lo Stato dovrebbe farli lavorare per le strade, nei campi, in miniera etc... :coffee:
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Bagni penali

Prevista in quasi tutti gli Stati preunitari, la pena ai lavori forzati - a tempo e a vita - espiata nei bagni penali fu introdotta anche nell’ordinamento penale del Regno d’Italia che continuò ad applicare, fino al 1860, gli antichi bandi e regolamenti dei Bagni penali del Regno Sardo, emanati il 26 febbraio 1826. La pena dei bagni penali, pur facendo pensare ad un rapporto diretto tra le modalità di esecuzione della pena e le vecchie galere di ascendenza romana, conservava ormai solo nella denominazione il riferimento all’antica condanna al remo, prevista dal diritto romano come damnatio in opus publicum e introdotta, in epoca moderna, secondo alcune fonti, da papa Paolo II che, nel luglio 1471, ordinava al Senato romano di consegnare ai genovesi i rei di delitti capitali per essere impiegati sulle galere. Secondo altre fonti, invece, pare che sia stato Carlo V ad applicare la pena delle galere nei Paesi Bassi.

La condanna al remo era riservata sia ai condannati a vita che ai condannati a tempo, a seconda delle legislazioni dei vari Stati. Generalmente ai galeotti era consentito di scendere a terra, periodicamente, purché incatenati a coppia.
La definizione di Bagni penali, quindi, mantenuta fino alla fine dell’Ottocento, era puramente indicativa e faceva riferimento all’origine marinara della pena, e Bagni penali venivano denominati sia i bagni marittimi che quelli di terraferma, stabilimenti dove si scontava la pena ai lavori forzati. I Bagni penali, pertanto, secondo la tradizione marinara, continuarono ad essere amministrati dal Ministero della Marina, sia nel Regno Sardo che nel Regno d’Italia. Il Ministero della Marina gestiva anche l’organico del personale addetto. Secondo il Codice penale Sardo del 1859 con la denominazione di Bagni penali si indicavano pertanto gli stabilimenti riservati all’espiazione dei lavori forzati, mentre le case di pena erano destinate ai condannati alla pena della reclusione, della relegazione, del carcere.
L’utilità dei Bagni, sia sotto il profilo dell’emenda del condannato che dell’utilità del lavoro prodotto dai forzati, era stata già da tempo messa in discussione da illustri giuristi e penitenziaristi che denunciavano l’assoluta incompatibilità di questi stabilimenti con i principi della riforma penitenziaria che il Regno d’Italia faticosamente andava elaborando.
La difficile gestione dei Bagni, soprattutto dal punto di vista della disciplina e della sicurezza interna, spinse il Governo ad emanare, con R. D. del 19 settembre 1860, il nuovo “Ordinamento dei Bagni di Sardegna e di terraferma”, contenente anche il regolamento di disciplina e di contabilità dei bagni.

Con R. D. 29 novembre 1866, n. 3411 (con decorrenza dal 1° gennaio 1867) fu stabilito il passaggio dei Bagni dal ministero della Marina a quello dell’Interno. A partire da quell’anno i custodi dei Bagni furono sostituiti dalle guardie carcerarie, secondo le modalità di arruolamento stabilite per gli stabilimenti di pena ordinari, dipendenti dal ministero dell’Interno. Il ruolo organico del personale addetto ai Bagni penali confluì poi, con il Regolamento del 1873, nel ruolo unico delle guardie carcerarie. Intanto il Governo, guardando agli esperimenti di altri Paesi, cominciò gradualmente a utilizzare il lavoro dei detenuti dei Bagni penali nei lavori di bonifica di zone incolte, malariche, aride. Gradualmente i Bagni penali furono chiusi per essere definitivamente soppressi dal Regolamento carcerario del 1891 che introdurrà le colonie penali agricole, stabilimenti che davano migliori risultati sotto il profilo dell’utilizzo dei condannati in lavori di dissodamento di terreni e di coltivazione. La prima colonia agricola fu istituita sull’isola di Pianosa, nell’arcipelago toscano, mentre altre sorgeranno in vari luoghi situati sulla terraferma.


L’uso della catena nel sistema dei Bagni penali

Il “Regolamento di disciplina e di interno ordinamento dei Bagni” del 1860 classificava i condannati dei Bagni in quattro Divisioni, distinte dal colore di una striscia di lana apposta sul berretto. I condannati erano incatenati a due per volta, come già prescritto dai bandi del 1826.
La lunghezza e il peso delle catene era così stabilito:

1a cat.: catena di maglie 6 e 1,300 Kg
2a cat.: catena di maglie 9 e 1,700 Kg
3a cat.: catena di maglie 9 e 1,900 Kg

Per accoppiare i forzati nuovi giunti e gli incorreggibili erano utilizzate le catene di 18 maglie del peso di 6,000 Kg.

Il nuovo regolamento disciplinare dei Bagni, emanato con il R.D n. 1328 del 7 marzo 1878, pur non prevedendo le famigerate punizioni corporali contenute nei vecchi bandi del 1826, conteneva un rigido sistema disciplinare basato sull’uso dei ferri e sulla punizione dell’isolamento.
Il peso della catena veniva minuziosamente disciplinato nella circolare n. 173 del 26 aprile 1876 emanata dal Ministero dell’Interno: “Nel peso della catena, che ciascun condannato deve portare assicurata al malleolo della gamba sinistra giusto l’art. 22 del Regolamento approvato con Regio Decreto 7 marzo 1878 n. 4328, è compreso ancora il peso dell’anello, perché questo è parte integrante della stessa catena. D’altronde, nel dubbio, le disposizioni che concernono le pene afflittive, debbono sempre interpretarsi nel senso il più favorevole”.

L’uso della catena, mantenuto agli antichi condannati ai lavori forzati fu successivamente limitato e disciplinato dall’art. 885 del Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari del 1891 e definitivamente soppresso con R. D. 2 agosto 1902, n. 377.

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

www.museocriminologico.it/ilmuseo/I...gni_penali.html


Un altro testo interessante:

http://webcache.googleusercontent.com/sear...t&ct=clnk&gl=it
anche in pdf
www.rassegnapenitenziaria.it/cop/20343.pdf

jpg

Edited by Peppero - 3/1/2014, 15:17
 
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Daniele Italico
view post Posted on 7/1/2014, 16:52




Non dico l'aggravamento delle pene, ma ridurre sconti e permessi premio, sino a fargli scontare l'intera pena. Quello si.
 
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view post Posted on 10/1/2014, 12:19
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Cavaliere Errante

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Per me la miglior soluzione e' il cappio, specialmente per mafiosi e assassini seriali. Te li levi di torno in un attimo e a costo zero. ehehe :asd:
 
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2 replies since 3/1/2014, 10:38   193 views
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